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Art. 231 Condizioni per l’impiego della coercizione
(art. 106 cpv. 2 lett. b LD) Il Corpo delle guardie di confine e il personale di cui all’articolo 228 possono impiegare la coercizione per adempiere i loro compiti e mantenere o ripristinare una situazione di legalità, segnatamente:
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