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Art. 234 Assistenza amministrativa internazionale
(art. 115 cpv. 2 LD) Se una persona, alla quale si riferisce la richiesta di assistenza amministrativa di un’autorità estera, si rifiuta di collaborare, l’UDSC emana una decisione sull’obbligo di collaborare e di edizione conformemente all’articolo 115 capoverso 4 LD. |