|
Art. 243 Riscossione posticipata dell’Ufficio federale dell’agricoltura
(art. 130 LD) In caso di importazioni di prodotti agricoli, per i quali sono fissate aliquote di contingenti doganali e che sono importati illecitamente all’aliquota del contingente doganale o a un’aliquota ridotta, l’Ufficio federale dell’agricoltura può fatturare la differenza di dazio per conto dell’UDSC. L’Ufficio federale dell’agricoltura ne informa l’UDSC. |