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Art. 245 Disposizioni transitorie relative al perfezionamento passivo di prodotti agricoli e prodotti di base
(art. 132 cpv. 7 LD) 1 Per prodotti agricoli e prodotti di base di cui all’articolo 132 capoverso 7 LD s’intendono prodotti valorizzabili della produzione vegetale e della detenzione di animali da reddito nel territorio doganale ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera a della legge del 29 aprile 1998191 sull’agricoltura. 2 La Direzione generale delle dogane presenta, per parere, una domanda per il rilascio di un’autorizzazione alle organizzazioni e agli uffici federali interessati, se ciò è necessario per valutare le condizioni conformemente all’articolo 132 capoverso 7 LD o all’articolo 46 capoverso 2 della presente ordinanza. |