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Art. 25 Merci del traffico di mercato
(art. 8 cpv. 2 lett. j LD) 1 Merci del traffico di mercato sino a un quantitativo complessivo di 100 kg lordi per giorno e persona sono esenti da dazio, se:
2 Per merci del traffico di mercato s’intendono verdure, pesci freschi, granchi, rane, lumache e fiori recisi.20 3 La persona importatrice deve avere il proprio domicilio nella zona di confine estera e non può acquistare la merce da terzi a scopo di rivendita. 4 Sono salve le disposizioni derogatorie degli accordi frontalieri bilaterali. 20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917). |