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Art. 29 Materiale bellico della Confederazione
(art. 8 cpv. 2 lett. m LD) 1 Il materiale bellico della Confederazione è esente da dazio. 2 Il materiale bellico della Confederazione è equiparato al materiale della protezione civile importato dalla Confederazione e dai Cantoni.21 21 Nuovo testo giusta il n. III 2 dell’O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903). |