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Art. 3 Fondi, costruzioni e impianti al confine doganale
(art. 4 cpv. 2 LD) 1 L’autorità comunale preposta al rilascio del permesso di costruzione richiede per progetti di cui all’articolo 4 capoverso 2 LD l’autorizzazione dell’UDSC5. Essa allega alla domanda i piani e le descrizioni del progetto di costruzione. 2 L’UDSC stabilisce nell’autorizzazione quali installazioni debbano essere costruite e come debbano essere mantenute. Disciplina il diritto di passaggio per il personale dell’UDSC. 3 Essa può fissare nell’autorizzazione un contributo del proprietario ai maggiori costi per la sorveglianza del confine doganale e che insorgono in relazione alle costruzioni o agli impianti. 5 Nuova espr. giusta il n. II 2 dell’O del 12 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2741). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. |