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Art. 30 Ammissione temporanea nel territorio doganale
(art. 9 LD) 22 1 Le merci destinate all’ammissione temporanea in territorio doganale sono esenti da dazio, se:
2 Le merci, la cui ammissione temporanea si protrae per un periodo superiore ai due anni, possono essere ammesse ulteriormente in esenzione parziale dai tributi doganali per al massimo tre anni. I tributi doganali sono fissati per ogni mese intero o iniziato al tre per cento dell’importo che sarebbe riscosso in caso d’immissione delle merci in libera pratica secondo il diritto doganale, ma al massimo sino a concorrenza di tale importo. 3 L’UDSC può ridurre il termine di cui al capoverso 1 lettera c in casi particolari. Fissa il termine entro il quale le merci dovranno essere riesportate o immesse in un altro regime doganale. 4 Se le condizioni di cui al capoverso 1 sono adempiute, il regime dell’ammissione temporanea è considerato autorizzato. 5 In presenza di importanti motivi che rendono necessaria una sorveglianza del regime dell’ammissione temporanea, l’UDSC può subordinare questo regime a un’esplicita autorizzazione. 22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 2012 3837). |