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Art. 31 Ammissione temporanea nel territorio doganale estero
(art. 9 cpv. 1 e 2 LD) 1 Le merci in libera pratica secondo il diritto doganale destinate all’ammissione temporanea nel territorio doganale estero sono esenti da dazio al momento della loro reimportazione, se:
2 Per importanti motivi, l’UDSC può prorogare il termine di cui al capoverso 1 lettera b di altri tre anni al massimo. |