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Art. 34 Uso commerciale di mezzi di trasporto esteri 23
(art. 9 cpv. 1 e 2 LD) 1 Fatti salvi i capoversi 4 e 5, l’ammissione temporanea in franchigia di dazio di mezzi di trasporto esteri per trasporti interni a scopi commerciali è vietata. 2 Per trasporti transfrontalieri a scopi commerciali, l’UDSC può autorizzare persone con sede o domicilio nel territorio doganale all’ammissione temporanea in franchigia di dazio di un mezzo di trasporto estero se:
3 Un rimorchio estero destinato al trasporto di cose, introdotto nel territorio doganale a scopi commerciali e trainato da un veicolo indigeno per trasporti transfrontalieri, può beneficiare dell’ammissione temporanea in franchigia di dazio. Esso deve essere riesportato non appena si è concluso il trasporto per il quale era stato importato. 4 Per trasporti interni, l’UDSC può autorizzare l’ammissione temporanea in franchigia di dazio di mezzi di trasporto esteri nel territorio doganale, segnatamente se il richiedente prova che:
5 Veicoli ferroviari esteri possono beneficiare dell’ammissione temporanea in franchigia di dazio nel territorio doganale per il trasporto di persone e merci se:
23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 2012 3837). |