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Art. 35 Uso proprio di mezzi di trasporto esteri
(art. 9 cpv. 2 LD) 1 L’UDSC autorizza persone con domicilio al di fuori del territorio doganale, che vi si recano per motivi di lavoro, di formazione o perfezionamento o per motivi analoghi, all’ammissione temporanea di un mezzo di trasporto estero per uso proprio. 2 Essa può autorizzare persone con domicilio nel territorio doganale all’ammissione temporanea di un mezzo di trasporto estero per uso proprio, se:
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