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Art. 41 Regime d’equivalenza
(art. 12 cpv. 2 LD) 1 Nel regime d’equivalenza le merci trasferite nel territorio doganale per esservi perfezionate possono essere sostituite da merci indigene. Le merci indigene devono avere la stessa quantità e la medesima qualità e natura delle merci trasferite nel territorio doganale. 2 Il regime d’equivalenza è applicato quando:
3 Le merci indigene possono essere esportate quali prodotti perfezionati a partire dal giorno in cui l’UDSC ha autorizzato il perfezionamento attivo. |