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Art. 42 Regime d’identità
(art. 12 cpv. 1 LD) 1 Nel regime d’identità, le merci trasferite nel territorio doganale per esservi perfezionate devono essere riesportate come prodotti perfezionati. 2 Il regime d’identità è applicato su richiesta della persona soggetta all’obbligo doganale. 3 L’UDSC prescrive il regime d’identità quando le condizioni per il regime d’equivalenza non sono adempiute. 4 Nel regime d’identità, l’UDSC fissa nell’autorizzazione per il perfezionamento attivo oneri per il controllo. Può prescrivere segnatamente la separazione fra deposito e trasformazione delle merci trasferite in territorio doganale. |