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Art. 43 Prodotti agricoli e prodotti di base
(art. 12 cpv. 3 LD) 1 Per prodotti agricoli e prodotti di base secondo l’articolo 12 capoverso 3 LD s’intendono prodotti valorizzabili del territorio doganale derivanti dalla coltivazione vegetale e dalla tenuta di animali da reddito ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera a della legge del 29 aprile 199825 sull’agricoltura. 2 D’intesa con il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca26 designa i prodotti agricoli e i prodotti di base per i quali sono adempiute in generale le condizioni di cui all’articolo 12 capoverso 3 LD relative alla concessione del traffico di perfezionamento attivo. Per queste merci è applicabile il regime d’equivalenza. 26 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 20044937), con effetto dal 1° gen. 2013. |