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Art. 44 Distruzione in territorio doganale o modifica dello scopo d’impiego
(art. 12 cpv. 4 LD) 1 Per merci destinate a essere distrutte nel territorio doganale l’UDSC accorda:
2 L’UDSC può prescrivere che la distruzione sia sorvegliata da un ufficio doganale. 3 Per merci che non devono essere necessariamente distrutte, la persona soggetta all’obbligo doganale può chiedere che le merci siano ammesse nel territorio doganale segnatamente come foraggio animale, fertilizzante o per scopi simili. In questi casi l’UDSC accorda una riduzione doganale. Nella domanda dev’essere comprovato l’impiego della merce. 4 La domanda di restituzione o riduzione dei tributi doganali o per la concessione della franchigia doganale dev’essere inoltrata alla Direzione generale delle dogane o a un ufficio doganale da essa designato entro il termine fissato per la riesportazione delle merci e prima della distruzione o ammissione nel territorio doganale delle merci, che erano previste per la distruzione. |