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Art. 46 Regime d’equivalenza
(art. 13 cpv. 2 LD) 1 Nel regime d’equivalenza, le merci trasferite dal territorio doganale per essere perfezionate possono essere sostituite da merci estere. Le merci estere devono avere la stessa quantità e la stessa qualità e natura delle merci trasferite dal territorio doganale. 2 Il regime d’equivalenza è applicato se:
3 Le merci estere possono essere trasferite nel territorio doganale quali prodotti perfezionati a partire dal giorno in cui l’UDSC ha autorizzato il perfezionamento passivo. |