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Art. 58 Lista delle merci fornite a terzi
(art. 15 cpv. 2 LD) 1 Il titolare di un PGI deve elencare all’UDSC, su richiesta, tutti i prodotti agricoli forniti a terzi e da esso importati nel periodo libero prima della data corrispondente di cui all’articolo 7 capoverso 1 OIEVFF32. 2 La lista deve contenere le seguenti indicazioni:
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