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Art. 6 Merci per capi di Stato e per servizi diplomatici, consolari e internazionali e loro membri
(art. 8 cpv. 2 lett. a LD) 1 Merci, che servono all’uso personale di capi di Stato esteri e loro famigliari che vivono in comunione domestica, sono esenti da dazio. 2 La franchigia doganale per merci destinate ai beneficiari istituzionali e alle persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 della legge del 22 giugno 20076 sullo Stato ospite è disciplinata conformemente:
9 Nuovo testo giusta l’all. n. 7 dell’O del 7 dic. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6657). |