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Art. 62 Controlli dell’Ufficio federale dell’agricoltura
(art. 15 cpv. 2 LD) 1 L’UDSC può coinvolgere l’Ufficio federale dell’agricoltura per controlli domiciliari delle persone soggette all’obbligo di dichiarazione conformemente all’articolo 55. 2 Al riguardo, l’Ufficio federale dell’agricoltura può procedere a controlli fisici del genere, della quantità e della natura dei prodotti agricoli, richiedere tutte le informazioni necessarie nonché verificare dati e documenti, sistemi e informazioni, che possono rivestire importanza ai fini dell’esecuzione dell’articolo 15 LD. 3 Esso trasmette i risultati dei controlli all’UDSC per l’esecuzione. |