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Art. 63 Oggetti d’uso personale
(art. 16 cpv. 1 LD) 1 Sono esenti da dazio gli oggetti d’uso personale secondo l’allegato 1, che sono importati in adeguata quantità dalle seguenti persone:
2 Sono inoltre esenti da dazio gli oggetti d’uso personale, che le persone di cui al capoverso 1 si fanno inviare anticipatamente o successivamente. 3 Per oggetti che soggiacciono a dazi d’importazione nuovi o elevati, l’UDSC può chiedere l’applicazione del regime di transito o dell’ammissione temporanea. |