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Art. 66 Concessione delle quantità ammesse in franchigia 39
(art. 16 cpv. 1 LD) 1 Le quantità ammesse in franchigia di cui all’articolo 65 capoverso 2 lettere a–e sono concesse solo per le merci del traffico turistico importate per uso privato o come regali. 2 Le quantità ammesse in franchigia di cui agli articoli 64 e 65 capoverso 2 lettere a–e sono concesse alla stessa persona una sola volta al giorno. 3 Le quantità ammesse in franchigia di cui all’articolo 65 capoverso 2 lettere d ed e sono concesse alle persone che hanno almeno 17 anni. 4 La quantità ammessa in franchigia di cui all’articolo 65 capoverso 2 lettera f è concessa per veicolo. 39 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 apr. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 979). |