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Art. 73 Requisiti per informazioni in materia di tariffa e di origine
(art. 20 cpv. 1 LD) 1 La richiesta di un’informazione vincolante in materia di tariffa o di origine deve contenere segnatamente le seguenti indicazioni:
2 Ai fini di un’informazione in materia di origine, la richiesta deve contenere anche le seguenti informazioni:
3 I modelli, le prove, le foto, i piani, i cataloghi e la bibliografia specializzata necessari devono essere allegati. 4 In caso di richieste insufficientemente documentate, l’UDSC invita il richiedente a porvi rimedio entro un adeguato termine. Se, nonostante tale esortazione, la richiesta è ancora incompleta, l’UDSC può rinunciare a rilasciare l’informazione in materia di tariffa e di origine. 4bis L’UDSC fornisce l’informazione in materia di tariffa e di origine al più tardi entro 40 giorni dalla ricezione della documentazione completa.51 5 Essa può trattenere la documentazione inoltrata senza obbligo d’indennità. 51 Introdotto dal n. I 6 dell’O del 6 giu. 2014 sui termini ordinatori nell’ambito di competenza dell’Amministrazione federale delle dogane, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 2051). |