|
Art. 77 Trattamento di merci sotto la custodia dell’Amministrazione delle dogane
(art. 24 cpv. 3 LD) 1 Le merci, che sono poste sotto la custodia dell’UDSC, non possono essere modificate quanto al tipo, al quantitativo e alla loro natura. 2 Con il permesso dell’ufficio doganale è ammesso:
|