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Art. 82 Eliminazione o distruzione di merci
(art. 27 lett. d LD) 1 La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve eliminare o distruggere o far eliminare o distruggere le merci entro il termine fissato dall’UDSC. 2 Se la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione non ossequia questo impegno, l’ufficio doganale può predisporre l’eliminazione o la distruzione delle merci a spese della stessa. 3 I rifiuti e residui risultanti dalla distruzione devono avere una destinazione doganale conformemente all’articolo 27 lettere a-c LD. |