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Art. 98 Misure organizzative e di sicurezza
(art. 41 LD) 1 La persona soggetta all’obbligo di conservazione deve:
2L’accesso, la leggibilità e la valutazione dei dati e documenti nel territorio doganale o nell’enclave doganale svizzera devono essere garantiti in ogni momento. 3Gli articoli 9 e 10 dell’ordinanza del 24 aprile 200261 sui libri di commercio sono applicabili per analogia. |