Ordinanza
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Art. 2 Obbligo di dichiarazione 3
1 Chiunque consegni ai consumatori prodotti di cui all’articolo 1 capoverso 1 ottenuti mediante metodi di produzione vietati in Svizzera deve dichiarare questi prodotti all’atto della consegna conformemente agli articoli 3–5. 2 L’obbligo di dichiarazione ai sensi del capoverso 1 si applica anche se i prodotti sono consegnati in strutture collettive come pubblici esercizi, ospedali o impianti di ristorazione collettiva. 3 Dall’obbligo di dichiarazione ai sensi dei capoversi 1 e 2 è esentato chiunque possa provare che i prodotti non sono stati ottenuti mediante metodi di produzione vietati in Svizzera. 4 Sono vietate in Svizzera:
5 Per la prova che un prodotto non è stato ottenuto mediante metodi di produzione vietati in Svizzera (prova dell’equivalenza di divieti di metodi di produzione) si applicano le esigenze di cui all’articolo 6 o 8. 3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1827). 5 RS 455.1 |