Ordinanza
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Art. 5 Forma della dichiarazione 8
1 La dichiarazione deve essere conforme alle disposizioni degli articoli 26–28 dell’ordinanza del 23 novembre 20059 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso. 2 In caso di prodotti preimballati, la dichiarazione deve essere apposta su ogni imballaggio o etichetta. In caso di prodotti sfusi, la dichiarazione scritta deve essere esposta dove tali prodotti sono offerti. 3 Nelle strutture come i pubblici esercizi, gli ospedali o gli impianti di ristorazione collettiva, la dichiarazione deve avvenire per scritto. In caso di difficoltà temporanea e di breve durata nell’approvvigionamento di un prodotto, è possibile informare verbalmente in merito alla sua sostituzione. 8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1827). |