Ordinanza
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Art. 7 Elenco dei Paesi
1 L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) determina in un elenco (elenco dei Paesi) i Paesi in cui vigono divieti legali di metodi di produzione che corrispondono ai divieti legali di metodi di produzione menzionati nell’articolo 2 capoverso 4 e che dispongono di un programma di vigilanza corrispondente.11 2 Un Paese è ammesso nell’elenco dei Paesi su domanda. Alla domanda devono essere allegati tutti i documenti necessari. 3 Nell’elenco dei Paesi sono indicati il Paese, la categoria di animali e la base giuridica nonché il tipo di divieto di metodi di produzione. 4 L’UFAG12 verifica ogni anno se il Paese adempie le condizioni per figurare nell’elenco dei Paesi. Se le condizioni non sono adempite, il Paese è stralciato dall’elenco. 11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1827). 12 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1827). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. |
