Ordinanza
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Art. 16 Notifica della decisione
1 La decisione è notificata dal presidente, verbalmente o per scritto nel dispositivo, a deliberazioni concluse.14 2 Il presidente esamina e approva autonomamente la motivazione scritta; se la redazione presentasse punti controversi, questi possono essere sottoposti agli altri membri della Camera arbitrale mediante circolazione degli atti.15 3 Per l’inizio del termine d’impugnazione è determinante la notificazione della decisione motivata per scritto.16 4 Nella decisione sono indicati i nominativi dei membri della Camera arbitrale nonché del segretario-giurista; il segretario-giurista appone la sua firma accanto a quella del presidente. 14Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5152). 15Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5152). 16Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5152). |