Ordinanza
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Art. 85
1 La pianificazione dei controlli autonomi e le misure adottate per l’attuazione devono essere documentante per scritto o mediante una procedura equivalente. 2 La documentazione del controllo autonomo è garantita in una forma adeguata al rischio per la sicurezza e al volume della produzione. 3 Le microaziende possono ridurre in modo adeguato la documentazione del controllo autonomo. 4 Il DFI può disciplinare i dettagli relativi alla documentazione. |