Ordinanza
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Art. 86 Importazione di derrate alimentari e oggetti d’uso
1 All’atto dell’importazione, le derrate alimentari e gli oggetti d’uso che sono destinati all’immissione sul mercato in Svizzera devono adempire ai requisiti previsti dalla legislazione sulle derrate alimentari. Il DFI può disporre deroghe, in particolare per quanto riguarda il momento in cui devono essere soddisfatte le prescrizioni sulla caratterizzazione. 2 L’USAV può prescrivere che determinate derrate alimentari od oggetti d’uso possono essere importati soltanto se l’autorità competente del Paese di esportazione o un servizio accreditato ne attestano la conformità con la legislazione svizzera sulle derrate alimentari. 3 È considerato importazione l’immagazzinamento in un deposito doganale aperto, in un deposito per merci di gran consumo oppure in un deposito franco doganale. |