Ordinanza
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Art. 73 Persona responsabile
1 Per ogni azienda alimentare e ogni azienda di oggetti d’uso deve essere designata una persona responsabile con indirizzo professionale in Svizzera (art. 2 cpv. 1 n. 7).51 2 Se non è designata una persona responsabile, la direzione dell’azienda o dell’impresa è responsabile della sicurezza dei prodotti dell’azienda. 51 Correzione del 2 mag. 2017 (RU 2017 2695). |
