Art. 75 Contenuto dell’obbligo
L’obbligo del controllo autonomo comprende in particolare: - a.
- per le aziende alimentari:
- 1.
- la garanzia della buona prassi procedurale, inclusa la garanzia della protezione dagli inganni,
- 2.
- l’applicazione del sistema di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo («Hazard Analysis and Critical Control Points», sistema HACCP) o dei relativi principi,
- 3.
- la campionatura e l’analisi,
- 4.
- la rintracciabilità,
- 5.
- il ritiro e il richiamo,
- 6.
- la documentazione;
- b.
- per le aziende di oggetti d’uso:
- 1.
- la verifica della sicurezza degli oggetti d’uso,
- 2.
- per i materiali e gli oggetti e i cosmetici: la buona prassi di fabbricazione,
- 3.
- la campionatura e l’analisi,
- 4.
- per i materiali e gli oggetti, i cosmetici e i giocattoli: la rintracciabilità,
- 5.
- il ritiro e il richiamo,
- 6.
- la documentazione;
- c.
- per le aziende che esercitano esclusivamente il commercio di derrate alimentari e oggetti d’uso:
- 1.
- la verifica della sicurezza delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso e la garanzia della protezione dagli inganni,
- 2.
- la campionatura e l’analisi,
- 3.
- per le derrate alimentari, i materiali e gli oggetti, i cosmetici e i giocattoli: la rintracciabilità,
- 4.
- il ritiro e il richiamo,
- 5.
- la documentazione.
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