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Art. 14 Derrate alimentari specificate
1 Per proteggere la salute e per prevenire gli inganni, il DFI può specificare derrate alimentari o gruppi di derrate alimentari e fissare per essi una denominazione specifica e i requisiti. 2 Le derrate alimentari possono essere unicamente designate tramite la denominazione specifica di una derrata alimentare specificata se corrispondono alla specificazione e ai requisiti ad essa associati; sono fatte salve:
35 2010/791/UE: Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2010, che fissa lʼelenco dei prodotti di cui allʼallegato XII, punto III.1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, GU L 336 del 21.12.2010, pag. 55. 36 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2229). |