Art. 15 Definizione
1 I nuovi tipi di derrate alimentari sono derrate alimentari che non sono ancora state utilizzate prima del 15 maggio 1997 in misura significativa per il consumo umano né in Svizzera né in uno Stato membro dell’UE e che rientrano in una delle seguenti categorie: - a.
- derrate alimentari con una struttura molecolare nuova o modificata in modo mirato, se questa struttura non è stata utilizzata prima del 15 maggio 1997 come derrata alimentare o in una derrata alimentare in Svizzera o in uno Stato membro dell’UE;
- b.
- derrate alimentari costituite da, isolate da o fabbricate con microorganismi, funghi o alghe;
- c.
- derrate alimentari costituite da, isolate da o fabbricate con materiali di origine minerale;
- d.
- derrate alimentari costituite da, isolate da o fabbricate con piante o parti di piante; sono escluse le derrate alimentari con un’esperienza di uso alimentare sicuro in Svizzera e che sono costituite da, isolate da o fabbricate con piante o più piante della stessa specie mediante:
- 1.
- pratiche tradizionali di riproduzione utilizzate prima del 15 maggio 1997 per la produzione alimentare in Svizzera o in uno Stato membro dell’UE, oppure
- 2.
- pratiche non tradizionali di riproduzione che non sono state utilizzate prima del 15 maggio 1997 per la produzione alimentare in Svizzera o in uno Stato membro dell’UE, ma che non comportano cambiamenti significativi nella composizione o nella struttura della derrata alimentare tali da incidere sul suo valore nutritivo, sul metabolismo o sul tenore di sostanze indesiderabili;
- e.
- derrate alimentari costituite da, isolate da o fabbricate con animali o parti di animali; sono escluse le derrate alimentari derivate da animali allevati con pratiche tradizionali impiegate prima del 15 maggio 1997 se presentano un’esperienza di uso alimentare sicuro in Svizzera;
- f.
- derrate alimentari costituite da, isolate da o prodotte con colture di cellule o di tessuti derivanti da animali, piante, microorganismi, funghi o alghe;
- g.
- derrate alimentari fabbricate prima del 15 maggio 1997 con un processo di produzione non tradizionale che comporta cambiamenti significativi nella loro composizione o struttura tali da incidere sul loro valore nutritivo, sul metabolismo o sul tenore di sostanze indesiderabili;
- h.
- derrate alimentari costituite da nanomateriali ingegnerizzati;
- i.
- vitamine, sali minerali e altre sostanze:
- 1.37
- per cui è stato utilizzato un processo di fabbricazione di cui alla lettera g, oppure
- 2.
- che contengono o sono costituite da nanomateriali ingegnerizzati;
- j.
- derrate alimentari che prima del 15 maggio 1997 sono state esclusivamente impiegate in integratori alimentari e che ora si prevede di impiegare in altre derrate alimentari;
- k.38
- ...
1bis Sono considerati nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali le derrate alimentari che: - a.
- non provengono né dalla Svizzera né da uno Stato membro dell’UE;
- b.
- sono considerate nuove in Svizzera o in uno Stato membro dell’UE secondo il capoverso 1 lettere b e d–f;
- c.
- sono derivate dalla produzione primaria secondo l’articolo 8 LDerr; e
- d.
- presentano un’esperienza di uso alimentare sicuro in un Paese diverso dalla Svizzera o da uno Stato membro dell’UE.39
2 Non sono considerati nuovi tipi di derrate alimentari: - a.
- le derrate alimentari geneticamente modificate;
- b.
- le derrate alimentari utilizzate come:
- 1.
- enzimi alimentari secondo le prescrizioni sui procedimenti tecnologici e gli ausiliari tecnologici nelle derrate alimentari emanate dal DFI sulla base dell’articolo 27 capoverso 4 lettera b,
- 2.
- additivi secondo le prescrizioni sugli additivi nelle e sulle derrate alimentari emanate dal DFI sulla base dell’articolo 23,
- 3.
- aromi alimentari secondo le prescrizioni sugli aromi emanate dal DFI sulla base dell’articolo 23,
- 4.
- solventi da estrazione che si prevede di utilizzare per la fabbricazione di derrate alimentari o di ingredienti di derrate alimentari secondo le prescrizioni sui procedimenti tecnologici e gli ausiliari tecnologici nelle derrate alimentari emanate dal DFI sulla base dell’articolo 27 capoverso 4 lettera b.
37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 9). 38 Abrogata dal n. I dell’O dell’8 dic. 2023, con effetto dal 1° feb. 2024 (RU 2024 9). 39 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 9).
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