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Art. 39 Derrate alimentari immesse sfuse sul mercato
1 Chiunque immette sul mercato derrate alimentari sfuse deve informarne nello stesso modo in cui informa sulle derrate alimentari preimballate. È possibile rinunciare alle indicazioni scritte qualora l’informazione dei consumatori sia garantita in altro modo.53 1bis Le organizzazioni di pubblica utilità esenti da imposte possono cedere prodotti di panetteria per i quali, a causa dei processi di raccolta e vendita, non è possibile fornire le informazioni di cui al capoverso 1 sugli ingredienti che potrebbero provocare allergie o altre reazioni indesiderate, a una cerchia di persone da esse autorizzata, se questa è informata che:
2 In ogni caso devono essere indicate per scritto:
3 Il DFI disciplina:
53 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 9). 54 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 9). 55 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2229). 57 Introdotta dal n. I dell’O dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 9). 59 Introdotta dal n. I dell’O dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 9). |