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Art. 4 Persone a cui si rilascia un’autorizzazione
1 Le autorizzazioni sono rilasciate a persone con domicilio o sede sociale in Svizzera.23 2 I richiedenti stranieri devono designare una rappresentanza in Svizzera che richieda l’autorizzazione e si assuma la responsabilità per il rispetto delle norme. 23 La correzione del 15 ott. 2019 concerne soltanto il testo francese (RU 2019 3157). |