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Art. 40 Commercio intermedio 60
Nel commercio di materie prime, prodotti intermedi, semilavorati e derrate alimentari non destinate a essere consegnate direttamente ai consumatori (commercio intermedio), le indicazioni devono essere tali per cui le derrate alimentari possano essere composte e caratterizzate in conformità alla legge. 60 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2229). |