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Art. 46 Biocidi negli e sugli oggetti d’uso
1 Gli oggetti d’uso possono essere trattati unicamente con biocidi e a essi possono essere aggiunti intenzionalmente solo biocidi i cui principi attivi sono elencati negli allegati 1 o 2 OBioc61 per l’uso corrispondente. 2 Agli oggetti d’uso che contengono biocidi o sono trattati con questi ultimi si applicano per analogia gli articoli 31–31b e 62c OBioc.62 3 Per l’utilizzo di biocidi nei cosmetici e nei giocattoli il DFI stabilisce limitazioni più severe. 62 Correzione del 16 lug. 2019 (RU 2019 2193). |