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Art. 74 Obbligo del controllo autonomo
1 La persona responsabile provvede, a tutti i livelli di fabbricazione, trasformazione e distribuzione, affinché siano soddisfatti i requisiti della legislazione sulle derrate alimentari applicabili al suo settore di attività. 2 Essa verifica o fa verificare il rispetto di questi requisiti e, se necessario, adotta immediatamente le misure necessarie per ripristinare la situazione legale. 3 Essa provvede affinché siano immessi sul mercato soltanto derrate alimentari e oggetti d’uso conformi alla legislazione sulle derrate alimentari. 4 Il controllo autonomo deve essere garantito in una forma adeguata al rischio per la sicurezza e al volume della produzione. 5 Il DFI può stabilire responsabilità specifiche per singoli gruppi di prodotti. |