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Art. 80
1 L’industria alimentare può elaborare linee direttive settoriali in alternativa all’adempimento dei requisiti di cui agli articoli 76–79 nella misura in cui possano essere raggiunti gli stessi obiettivi. 2 Le linee direttive settoriali necessitano dell’approvazione da parte dell’USAV. 3 Esse devono essere concordate con le cerchie interessate e:
4 Per le microaziende, esse possono stabilire requisiti semplificati relativi al controllo autonomo. 69 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 9). 70 www.codexalimentarius.org > Codex Texts > Codes of Practice > General Principles of Food Hygiene CXC 1-1969; modificato da ultimo nel 2020. |