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Art. 87 Obbligo di dichiarazione
Le derrate alimentari, gli oggetti d’uso, le materie prime, i prodotti intermedi e semilavorati, i prodotti di base e le sostanze destinati alla produzione di derrate alimentari devono essere dichiarati alle autorità doganali in caso di importazione, transito ed esportazione. Rimangono salve le disposizioni speciali previste nei trattati internazionale. |