|
Art. 91a Certificato ufficiale 82
1 Il certificato ufficiale deve:
2 Esso è valido per un periodo di quattro mesi dalla data di rilascio oppure per un periodo di sei mesi dalla data dei risultati delle analisi di laboratorio. 3 La campionatura e l’analisi per il certificato ufficiale devono essere eseguite conformemente alla parte II del certificato ufficiale di cui all’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793. 82 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 9). 83 Vedi nota a piè di pagina relativa all’art. 91 cpv. 3. |