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Art. 31 Obbligo di autorizzazione 43
1 L’immissione sul mercato di derrate alimentari che sono OGM, che li contengono o che ne sono state ricavate (prodotti OGM) e sono destinate a essere consegnate ai consumatori necessita dell’autorizzazione dell’USAV. 2 L’autorizzazione è rilasciata se i prodotti di cui al capoverso 1:
3In caso di derrate alimentari che sono OGM o che li contengono, lʼUSAV trasmette la domanda di autorizzazione all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) per una valutazione nella propria sfera di competenza. L’USAV rilascia l’autorizzazione se l’UFAM nel quadro delle sue competenze acconsente all’immissione sul mercato. 4 In caso di derrate alimentari che soddisfano le condizioni esposte qui di seguito, si applicano le condizioni e la procedura di autorizzazione di cui agli articoli 17 e 19:
5 Una derrata alimentare è considerata depurata ai sensi del capoverso 4 lettera c quando in essa non possono essere rilevati residui di DNA del microorganismo geneticamente modificato. 6 Il DFI può stabilire quali derrate alimentari di cui al capoverso 4, se autorizzate da un’autorità estera con una procedura comparabile a quella dell’articolo 17, possono essere immesse sul mercato senza autorizzazione dell’USAV. 7 Per il resto, la procedura di autorizzazione è disciplinata dal DFI. 43 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2229). |