Ordinanza del DFI
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Art. 4 Rilascio e revoca dell’autorizzazione
1 L’USAV rilascia l’autorizzazione se il prodotto OGM soddisfa i requisiti di cui all’articolo 31 capoverso 2 ODerr. 2 La durata dell’autorizzazione è fissata a dieci anni. Su domanda, l’autorizzazione può essere rinnovata. Essa si estingue se non è presentata domanda di rinnovo prima della scadenza del periodo di autorizzazione. 3 L’autorizzazione è rinnovata a condizione che non sia necessaria una nuova valutazione in base alle nuove conoscenze scientifiche. 4 L’autorizzazione è revocata quando non sono più soddisfatte le condizioni in base alle quali essa è stata rilasciata, in particolare se:
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