Ordinanza del DFI
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Art. 6 Tolleranza
1 Sono tollerate senza autorizzazione quantità minime di derrate alimentari che sono piante geneticamente modificate, contengono tali piante o sono state ottenute da esse se:
2 Se si tratta di tollerare quantità minime di derrate alimentari che sono piante geneticamente modificate o contengono tali piante, la tolleranza presuppone inoltre che una valutazione effettuata dall’UFAM permetta di escludere, in base allo stato attuale della scienza, un pericolo per l’ambiente. Entro 30 giorni, l’UFAM invia il suo parere all’USAV. 3 L’USAV può limitare o vincolare a condizioni l’immissione sul mercato dei prodotti di cui ai capoversi 1 e 2. 4 Nell’allegato 2 sono elencati i materiali geneticamente modificati che sono tollerati conformemente al capoverso 1 nelle derrate alimentari. |