Ordinanza del DFI
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Art. 9 Documentazione
1 Dalla documentazione di cui all’articolo 33 ODerr deve risultare quanto segue:
2 La designazione dell’OGM deve essere fatta mediante l’identificatore unico di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 65/20047. In mancanza di tale identificatore unico, la designazione va fatta mediante la specificazione dell’identità degli organismi, tenendo conto delle proprietà e delle caratteristiche rilevanti. 3 L’USAV può, mediante ordinanza, designare in modo più preciso le derrate alimentari soggette all’obbligo di documentazione e disciplinare le modalità della documentazione. 7 Regolamento (UE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l'assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati, versione della GU L 10 del 16.01.2004, pag. 5. |