Ordinanza
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Art. 20 Comunicazione concernente la scadenza del periodo di protezione 28
Prima della scadenza del periodo di protezione, l’IPI può ricordare al titolare del diritto iscritto nel registro, o al suo rappresentante, la data della scadenza e la possibilità di un rinnovo del periodo di protezione. L’IPI può inviare tali comunicazioni anche all’estero. 28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4481). |