1 L’iscrizione del design nel registro contiene:
- a.
- il numero di deposito;
- b.
- la data di deposito;
- c.
- il cognome e il nome o la ragione sociale così come l’indirizzo del titolare del diritto;
- d.
- il cognome e l’indirizzo di un eventuale rappresentante;
- e.37
- il cognome e il domicilio delle persone che hanno creato il design;
- f.
- le indicazioni dei prodotti ai quali è destinato il design;
- g.
- un numero d’ordine per ogni design depositato;
- h.
- le riproduzioni del design;
- i.
- la data di registrazione;
- j.
- la data di pubblicazione.
2 La registrazione è eventualmente completata da:
- a.
- indicazioni sulla rivendicazione di una priorità giusta gli articoli 22 e 23 della LDes;
- b.
- l’indicazione che la pubblicazione è stata differita;
- c.
- una descrizione del design.
3 Nel registro sono inoltre iscritti:
- a.
- il rinnovo del periodo di protezione, con l’indicazione della data a partire dalla quale il rinnovo ha effetto;
- b.
- la cancellazione completa o parziale dell’iscrizione nel registro, con l’indicazione del motivo;
- c.
- il trasferimento totale o parziale del diritto di design;
- d.38
- la concessione di una licenza o sublicenza, con l’indicazione del cognome e nome o della ragione sociale così come dell’indirizzo della persona cui è concessa la licenza (titolare della licenza) e, se è il caso, con l’indicazione che si tratta di una licenza esclusiva o di una licenza parziale.
- e.
- l’usufrutto e il diritto di pegno che gravano sul design;
- f.
- le restrizioni della facoltà di disporre decise dal giudice e da autorità preposte alle procedure esecutive;
- g.
- le modifiche concernenti le indicazioni registrate.
4 L IPI vi può iscrivere altre indicazioni d’interesse pubblico.
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37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4833).
38 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4833).
39 Abrogato dal n. I dell’O del 3 dic. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5023).