Ordinanza
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Art. 39 Trattenuta degli oggetti
1 In caso di trattenuta, l’ufficio doganale custodisce esso stesso gli oggetti contro pagamento di una tassa oppure li fa custodire da terzi a spese del richiedente. 2 Comunica al richiedente il nome e l’indirizzo del depositante, del detentore o del proprietario, una descrizione precisa, la quantità e il nome del mittente in Svizzera o all’estero degli oggetti ritenuti.54 3 Se già prima della scadenza del termine giusta l’articolo 48 capoverso 2 o 3 della LDes è chiaro che il richiedente non può ottenere provvedimenti cautelari, gli oggetti sono immediatamente liberati. 54 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2549). |